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Scuola - Organizzazione

ALUNNI

ART. 43
Diritto dovere allo studio

Gli studenti sono una componente essenziale della comunità scolastica. La loro partecipazione attiva alla vita dell'Istituto costituisce un preciso diritto-dovere, che viene disciplinato dalle seguenti norme.

Essi sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile

ART. 44
Ingresso degli alunni

Gli alunni entreranno in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, fissato alle ore 8,30 per i corsi del mattino ed alle 17,30 per il corso serale, e si recheranno con sollecitudine nelle proprie classi.
Considerato che per la maggior parte gli alunni sono pendolari e quindi soprattutto nei mesi invernali non possono sostare fuori dell'Istituto, si consente l'entrata anticipata, ma la scuola e' esonerata dalla loro sorveglianza fino a cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Gli alunni che giungono a scuola con mezzi propri possono posteggiarli nel cortile interno purché seguano la segnaletica posta a sicurezza della circolazione. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza dei mezzi di trasporto privati.
Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze appena entrati in classe (alla prima ora). Il docente informerà il coordinatore di classe in caso di mancata giustifica per consentire l’adozione dei provvedimenti disciplinari stabiliti.
Gli studenti del corso serale motiveranno personalmente, ove maggiorenni, le assenze ed i ritardi ed avranno cura di far pervenire alla Dirigenza certificati di lavoro che giustifichino eventuali entrate od uscite in orari diversi da quelli stabiliti.
Al momento dell’uscita gli alunni defluiranno in modo da non creare intasamenti e saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora fino al portone di ingresso.

ART. 45
Ritardi

Gli studenti che arrivino alle lezioni in ritardo dovranno presentare al Dirigente Scolastico o ad un insegnante, a ciò delegato, la giustificazione redatta sull'apposito libretto oppure dovranno essere accompagnati dai genitori dopo cinque giorni di assenze ravvicinate.
Agli alunni sarà consentito l’ingresso alla seconda ora qualora giungano a scuola dopo le 8.40 previa annotazione del ritardo sull’apposito registro ad opera dei delegati del dirigente scolastico.
In seguito al quinto ritardo ingiustificato, all’alunno sarà irrogata la sospensione di un giorno dalle lezioni. Della sanzione irrogata sarà data immediata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci, i quali hanno l’obbligo di accompagnare il proprio figlio alla ripresa delle lezioni.

ART.46
Uscite anticipate

Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).
Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Coordinatore di classe informerà per iscritto la famiglia.
La richiesta di uscita anticipata dovrà essere presentata dai genitori e sarà resa effettiva dalla registrazione scritta dal Dirigente Scolastico o di un collaboratore sul giornale di classe.

ART. 47
Assenze e loro giustifica

La frequenza degli alunni dovrà essere costante. Eventuali assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto, rilasciato dall'Istituto, il primo giorno di rientro all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni .
Gli studenti del corso serale avranno cura di far pervenire alla Dirigenza certificati di lavoro che giustifichino eventuali entrate od uscite in orari diversi da quelli stabiliti ed impegni lavorativi indefettibili tali da non consentire la frequenza in alcuni giorni della settimana.
Le assenze non giustificate entro tre giorni dalla ripresa delle lezioni saranno da considerarsi ingiustificate e produrranno conseguenze negative sul credito scolastico. Le assenze superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate oltre che sul libretto delle giustifiche anche con certificato medico in caso di malattia o personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci negli altri casi. Si ricorda che il credito scolastico che viene attribuito agli studenti per l'esame di Stato, terrà conto anche delle assenze registrate nel corso del quinquennio.

ART. 48
Assenze collettive

In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circo­stanza.
Nei locali dell'Istituto è vietato a tutto il personale della scuola ed agli alunni di fumare.

ART. 49
Ordine e cura nell’uso delle strutture e delle suppellettili

Gli alunni avranno cura di mantenere in ordine la propria aula rispettandone la struttura e le suppellettili ed eserciteranno tale comportamento anche nei confronti delle aule adibite a laboratori, palestre, biblioteche, e per ogni altro locale e per tutti i materiali didattici e per tutte le apparecchiature presenti nelle aule e negli stessi laboratori dell’Istituto.
Ogni alunno risponderà dei danni provocati alle suppellettili , al materiale didattico, e all'edificio ed è tenuto al risarcimento.
In caso di danni provocati da ignoti il Dirigente Scolastico, qualora risultassero evidenti le responsabilità obiettive degli alunni, e nell’impossibilità di stabilire la figura del responsabile, potrà imporre che il risarcimento sia sostenuto dalla classe.

ART.50
Diritto di trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
Il coordinatore del Consiglio di classe si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

ART.51
Uscite dalla classe

Sono consentite le uscite dalle aule, dopo le ore 10,00 per i corsi del mattino e dopo le 18,30 per il corso serale, in numero di un allievo alla volta per classe salvo casi di effettiva necessità.
Nel rispetto del singolo e della comunità si eviteranno gli assembramenti presso i servizi igienici.
E' consentita l'uscita, autorizzata dagli insegnanti, di un alunno per volta per recarsi in biblioteca dal docente incaricato per il prestito dei libri, nei giorni incaricati.
Si userà il telefono pubblico presente in Istituto solo in caso di urgenza o di effettiva necessità.
Non è consentito l’uso di apparecchi cellulari nei locali dell’istituto da parte degli allievi.
Ogni altra esigenza degli alunni sarà attentamente valutata e accolta.

ART. 52
Norme di comportamento

Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
Il comportamento corretto degli alunni si estrinsecherà anche nelle abitudini all'uso di un abbigliamento consono alle esigenze della vita scolastica .
Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
Gli alunni potranno accedere alla biblioteca scolastica nei giorni stabiliti per consultazione o prestito dei testi in dotazione. Il testo prestato dovrà essere restituito non oltre il tempo massimo di un mese dalla data di consegna ed e' fatto divieto di sottolineature o di danneggiamenti in genere.
Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
E’ fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

ART. 53
Assemblea di classe e di istituto

Gli alunni, compresi coloro che frequentano il corso serale Sirio, hanno facoltà di richiedere l'assemblea di classe o di Istituto previa domanda inoltrata almeno cinque giorni prima della data richiesta. Il Dirigente Scolastico, esaminata la richiesta, potrà fissare una data diversa in base alle esigenze didattiche e organizzative di Istituto. La domanda di assemblea sarà presa in considerazione solo se in essa sarà indicato dettagliatamente l'ordine del giorno.
L’assemblea di Istituto potrà avere la durata dell’intero orario di lezione.
Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto.
Ove la discussione degli argomenti di cui all’o.d.g. dovesse esaurirsi prima dell’orario di uscita degli alunni, essi sono tenuti a rientrare in classe e riprendere le lezioni o, in alternativa, a proporre, concordandoli preventivamente con i docenti ed il Dirigente Scolastico, attività di cineforum o seminari su argomenti di attualità, visite guidate o altre attività di carattere formativo.
Una delle due ore destinate alle assemblee di classe potrà essere utilizzata per l’incontro tra tutti i rappresentanti di classe, ad es. al fine di stabilire l’ordine del giorno della futura assemblea di istituto. La suddetta riunione potrà avvenire, altresì, in orario exstrascolastico, nei modi e nei tempi che saranno concordati con il Dirigente Scolastico.
Le ore destinate ad assemblee di classe e di Istituto potranno essere utilizzate, su richiesta degli alunni, ed in alternativa alle assemblee stesse, per lo svolgimento di attività di ricerca, per attività di cineforum, per la discussione di tematiche di attualità.
Per lo svolgimento delle suddette attività gli alunni potranno concordare piani di attività con i docenti dell’Istituto.
I docenti sono tenuti a partecipare, su invito degli allievi, alla discussione assembleare sia di classe che di istituto.

ART.54
Frequenza delle attività integrative

Gli allievi sono tenuti a frequentare le attività progettuali, quelle di tirocinio e di stage con diligenza e profitto, da soli, a gruppi o con tutta la classe, presso Istituti o Enti nei giorni e nelle ore che preventivamente saranno loro comunicati

ART.55
Responsabilità per oggetti

Ogni alunno è materialmente responsabile delle proprie cose e non deve portare a scuola o lasciare incustoditi oggetti di valore .
L'Istituto, in ogni caso, non risponde dell'eventuale loro smarrimento o furto.

ART. 56
Credito scolastico

Il Consiglio di classe attribuirà ad ogni alunno il relativo credito scolastico nella misura massima a lui spettante ( misura prevista e compresa nella banda di oscillazione derivante dalla media dei voti ottenuti nel corso dell’anno scolastico di riferimento), sempre che a suo carico non risultino reiterati ritardi o assenze ingiustificate, o, ancora, irrogati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dalle lezioni per un periodo di tempo superiore ai cinque giorni, nel quale ultimo caso, comunque gli verrà attribuito il punteggio minimo previsto.
Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative (credito formativo) che l’alunno possa aver maturato al di fuori della normale attività scolastica, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, comunque coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’esame e debitamente documentate. Tali esperienze contribuiranno ad elevare il punteggio del credito scolastico nella misura di un punto all’anno, ove non sia già stato attribuito il punteggio massimo spettante, e sempre che non ricorra l’ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 57
Sanzioni disciplinari

Agli alunni che mancano ai propri doveri, secondo la gravità della mancanza e sempre che la stessa non comporti l’obbligo per il dirigente scolastico di provvedere alla sua denuncia all’autorità giudiziaria, verranno irrogate le seguenti sanzioni:

  1. ammonizione verbale privata o in classe;
  2. annotazione dell’ammonizione sul registro di classe;
  3. allontanamento temporaneo dalle lezioni;
  4. sospensione di un giorno dalle lezioni;
  5. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ad un giorno e fino a cinque giorni;
  6. sospensione dalle lezioni per un periodo fino a dieci giorni;
  7. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai dieci giorni nei casi di estrema gravità della mancanza o nei casi che comportino un necessario allontanamento dalla comunità scolastica e fino a che non vengano meno le ragioni dell'allontanamento stesso;
  8. risarcimento del danno;
  9. attività in favore della comunità scolastica quali, ad es., pulizia delle aule, dei bagni, delle suppellettili, e tinteggiatura delle pareti in orario exstrascolastico.

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per comportamento scorretto si infliggono le sanzioni di cui ai punti 1 e 2.
Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni, per mancanza di rispetto verso gli altri, per alterchi con ricorso a vie di fatto con i colleghi di studio negli ambienti della scuola, per comportamenti minacciosi, ingiuriosi o diffamatori nei confronti del personale scolastico o degli alunni, per offesa al decoro proprio e altrui, alla religione ed alle istituzioni, oltraggio all’Istituto o al personale stesso, per il mancato rispetto delle regole di sicurezza e delle disposizioni organizzative, per la scarsa assiduità e regolarità negli impegni di studio, per il non corretto uso delle strutture e dei macchinari, per danni al patrimonio della scuola e l’incuria verso l’ambiente scolastico si infliggeranno le sanzioni di cui ai punti 3, 4 ed 5 oltre a quelle previste ai punti 8 ed 9 ove ne ricorrano le circostanze.
In caso di recidiva anche in caso di mancanze previste dai punti 1 e 2 o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, e non integrino comunque gli estremi di un reato, potranno essere inflitte le sanzioni di cui ai punti 6 e 7.

ART. 58
Organi di disciplina

Le sopraindicate sanzioni sono inflitte dai seguenti organi:

  • le sanzioni di cui ai punti a) e b) dal docente dell’ora in cui il fatto è commesso o dal Dirigente Scolastico;
  • la sanzione di cui al punto c) e d) dal Dirigente Scolastico;
  • le sanzioni di cui ai punti e) h) ed i) dall’organo di disciplina individuato e costituito ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento su proposta del Dirigente Scolastico o di alcuni docenti;
  • la sanzione di cui al punto f) ed g) dal Consiglio di classe su proposta del Dirigente Scolastico o di alcuni docenti;

L’organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
Tutte le sanzioni saranno adottate dopo aver sentito le ragioni dell’alunno.
Di tutte le sanzioni verrà data comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.
Della sospensione superiore a cinque giorni verrà fatta menzione nella pagella scolastica e sul registro generale.

ART. 59
Sanzioni durante gli esami di stato

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) possono essere inflitte anche per mancanze commesse durante lo svolgimento di esami di qualifica e di esami di Stato.
In tal caso sono inflitte dal Dirigente Scolastico o dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche a candidati privatisti.

ART. 60
Ricorso avverso provvedimenti disciplinari

L’alunno potrà proporre ricorso avverso le delibere comportanti provvedimenti disciplinari nei suoi confronti alla Giunta esecutiva che deciderà nel termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso e dopo aver ascoltato l’alunno od un suo rappresentante.

Avverso il provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva è ammesso ricorso ai sensi delle vigenti disposizioni.

 
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